REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA DISTRATTIVA E OFFENSIVA REALE DELLA CONDOTTA

REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA DISTRATTIVA E OFFENSIVA REALE DELLA CONDOTTA

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28941 pubblicata il 17 luglio 2024, ha stabilito che il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare deve configurarsi quale reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Tale atto di depauperamento deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare; ciò in ragione del fatto che, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi esclusivamente sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, “ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale”.