DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1110 depositata il 02.02.2024 ha stabilito che, alla stregua del principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.