CANCELLAZIONE DELLA S.R.L. DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E RESPONSABILITA’ PERSONALE DEGLI EX SOCI.

CANCELLAZIONE DELLA S.R.L. DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E RESPONSABILITA’ PERSONALE DEGLI EX SOCI.

La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23341, ha espresso il seguente principio di diritto: “l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società (Cass., Sez. U, 12.03.2013, n. 6070), con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 d.l. 30.09.2003, n. 769, convertito con modificazione dalla legge 24.11.2003, n. 326, funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.

SECONDO UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ EQUIVALE ALLA MORTE DEL REO

SECONDO UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ EQUIVALE ALLA MORTE DEL REO

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25648 depositata il 16 settembre 2024, ha affermato che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese è equiparabile alla morte del reo ed estingue l’illecito. La pronuncia degli Ermellini ribadisce, quindi, le conclusioni cui era già approdata una parte della giurisprudenza di legittimità, sia pure con la precisazione che è solo l’estinzione fisiologica, e non quella fraudolenta, dell’ente che dà luogo ad un evento assimilabile a quello della morte dell’imputato (Cass. pen., Sezione II, 7 ottobre 2019, n. 41082; Cass. pen., Sezione V, 5 luglio 2021, n. 25492).