I LEGAMI DI PARENTELA O AFFINITA’ CON SOGGETTI CONTROINDICATI NON POSSONO FONDARE PRESUNZIONI DI COMPLICITA’ O CONDIZIONAMENTO

I LEGAMI DI PARENTELA O AFFINITA’ CON SOGGETTI CONTROINDICATI NON POSSONO FONDARE PRESUNZIONI DI COMPLICITA’ O CONDIZIONAMENTO

La Sezione Terza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6118 del 2023, nel respingere l’appello avverso una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio concernente lo scioglimento degli organi comunali ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, ha ricordato che i vincoli parentali non hanno di per sé alcuna rilevanza se non vengono dimostrati comportamenti di collusione o di particolare frequentazione tra gli amministratori ed i loro parenti, tali da condizionare l’attività amministrativa.