La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12137 dell’8 novembre 2024 depositata il 6 maggio 2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta”.
CONCORDATO FALLIMENTARE: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUI LIMITI DI RESPONSABILITA’
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31107 del 26.10.2023 depositata l’08.11.2023, nel rigettare il ricorso, ha affermato il seguente principio: “la previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata a operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione”.