DELITTO DI AUTORICICLAGGIO E CONDOTTA DISSIMULATORIA

DELITTO DI AUTORICICLAGGIO E CONDOTTA DISSIMULATORIA

La Sezione Seconda della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44816 pubblicata il 6 dicembre 2024, ha ribadito che, in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea ad ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita ed il successivo trasferimento.