CONFISCA DI PREVENZIONE AVENTE AD OGGETTO BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI AD UN TERZO: INFORMAZIONE PROVVISORIA DELLE SEZIONI UNITE

CONFISCA DI PREVENZIONE AVENTE AD OGGETTO BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI AD UN TERZO: INFORMAZIONE PROVVISORIA DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale negando al terzo la possibilità di contestare i presupposti per l’applicazione della misura della confisca di prevenzione, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, la provenienza del bene stesso.

REATO PLURISOGGETTIVO: ENTITA’ DEL PROFITTO CONFISCABILE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONCORRENTI

REATO PLURISOGGETTIVO: ENTITA’ DEL PROFITTO CONFISCABILE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONCORRENTI

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9973 depositata il 12 marzo 2025, ha affrontato la questione (di diritto) relativa all’entità del profitto confiscabile nei confronti dei singoli concorrenti nel reato (necessariamente o eventualmente) plurisoggettivo, che è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

INCOSTITUZIONALE, PERCHE’ SPROPORZIONATA, LA CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI UTILIZZATI PER COMMETTERE REATI SOCIETARI (ART. 2641 C.C.)

INCOSTITUZIONALE, PERCHE’ SPROPORZIONATA, LA CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI UTILIZZATI PER COMMETTERE REATI SOCIETARI (ART. 2641 C.C.)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 depositata il 4 febbraio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, comma 2, c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, comma 1, c.c., limitatamente alle parole “e dei beni utilizzati per commetterlo”.

CONFISCA DI PREVENZIONE: LA PROVA NUOVA QUALE PRESUPPOSTO DELLA REVOCAZIONE

CONFISCA DI PREVENZIONE: LA PROVA NUOVA QUALE PRESUPPOSTO DELLA REVOCAZIONE

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42582 depositata il 20 novembre 2024, ha affermato che i presupposti della revocazione della confisca di prevenzione sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza Lo Duca (sent. n. 43668 del 26 maggio 2022), hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.

CONFISCA FACOLTATIVA EX ART. 240, COMMA 1 C.P. E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

CONFISCA FACOLTATIVA EX ART. 240, COMMA 1 C.P. E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36549 del 28 giugno 2024 depositata l’1 ottobre 2024, ha affermato il principio per cui “in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento …

CONFISCA PER EQUIVALENTE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: INFORMATIVA DELLE SEZIONI UNITE PENALI

CONFISCA PER EQUIVALENTE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: INFORMATIVA DELLE SEZIONI UNITE PENALI

Il 26 settembre 2024 le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno fornito la seguente soluzione enunciando il seguente principio di diritto: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.

CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO ED APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL D.LGS. N. 231/2001

CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO ED APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL D.LGS. N. 231/2001

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30604 pubblicata il 25 luglio 2024, ha affrontato alcune questioni controverse in merito all’istituto dell’applicazione della pena nell’ambito del procedimento a carico degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, affermando che l’accordo sulla pena concluso senza determinare l’importo della confisca sul profitto dell’illecito commesso dall’ente non può essere recepito dal giudice attraverso l’unilaterale determinazione della confisca, poiché l’accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all’illecito, in tal modo evitando che l’ente – dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive – si veda esposto all’applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione.

CONFISCA PER EQUIVALENTE DEL PROFITTO DEL REATO

CONFISCA PER EQUIVALENTE  DEL PROFITTO DEL REATO

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22935 depositata il 6 giugno 2024, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA APPROVA LA DIRETTIVA UE RIGUARDANTE IL RECUPERO E LA CONFISCA DEI BENI

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA APPROVA LA DIRETTIVA UE RIGUARDANTE IL RECUPERO E LA CONFISCA DEI BENI

Il Consiglio dell’Unione Europea il 12 aprile 2024 ha adottato una Direttiva che stabilisce norme minime a livello dell’UE in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale in relazione a un’ampia gamma di reati. Tale direttiva era stata proposta dalla Commissione nel dicembre 2022, al fine di limitare l’elusione delle misure restrittive e rafforzarne l’applicazione, ed è stata approvata dal Parlamento Europeo nel marzo 2024. L’entrata in vigore avverrà il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Gli Stati membri avranno 12 mesi per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

CONFISCA: LA NOZIONE DI “IMPRESA MAFIOSA” DEVE DERIVARE DA UN ASSERVIMENTO AI FINI DELLA CONSORTERIA NON ESSENDO SUFFICIENTE L’INVESTIMENTO DI RISORSE ILLECITE

CONFISCA: LA NOZIONE DI “IMPRESA MAFIOSA” DEVE DERIVARE DA UN ASSERVIMENTO AI FINI DELLA CONSORTERIA NON ESSENDO SUFFICIENTE L’INVESTIMENTO DI RISORSE ILLECITE

La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13094 del 10 novembre 2023 depositata il 29 marzo 2024, ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 416-bis, comma 7, c.p. in relazione al capitale sociale ed al patrimonio dell’impresa …

CREDITO SORTO ANTECEDENTEMENTE ALLA CONFISCA PREVENTIVA E PROVA DELLA BUONA FEDE DEL TERZO NELL’AMMISSIONE DEL PASSIVO

CREDITO SORTO ANTECEDENTEMENTE ALLA CONFISCA PREVENTIVA E PROVA DELLA BUONA FEDE DEL TERZO NELL’AMMISSIONE DEL PASSIVO

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4005 del 30.11.2023 depositata il 30.01.2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente alla confisca di prevenzione non vi sono limiti probatori in ordine alla dimostrazione della buona fede del creditore, che pertanto, potrà essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari ed in assenza della documentazione relativa alle verifiche concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento del finanziamento, ove la mancata conservazione di tali documenti sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso tra la chiusura del rapporto e la confisca di prevenzione».

CONFISCA DISPOSTA NEI CONFRONTI DELL’ENTE RESPONSABILE DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REALTO E PRESCRIZIONE

CONFISCA DISPOSTA NEI CONFRONTI DELL’ENTE RESPONSABILE DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REALTO E PRESCRIZIONE

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50729 del 20 ottobre 2023 (depositata il 19 dicembre 2023), ha annullato senza rinvio un’ordinanza della Corte d’Appello di Reggio Calabria ricordando che la confisca di cui all’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, quale sanzione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, è certamente assoggettata al regime di prescrizione delineato dall’art. 22 dello stesso decreto. La giurisprudenza della medesima Corte ha già precisato infatti che tale termine riguarda tanto l’illecito, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa o altrimenti eseguita, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica; fatti salvi, per la sanzione, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile (Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2021, n. 31854).

LA PROMESSA DI PAGARE L’IMPOSTA EVASA IN BASE ALLE DOVUTE PROPORZIONI INCIDE SU SEQUESTRO E CONFISCA

LA PROMESSA DI PAGARE L’IMPOSTA EVASA IN BASE ALLE DOVUTE PROPORZIONI INCIDE SU SEQUESTRO E CONFISCA

La Sezione Seconda Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50037 del 14.11.2023 depositata il 15.12.2023, nel rigettare il ricorso si è uniformata correttamente al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro»,