Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 8052 del 26 ottobre 2023 depositata il 23 febbraio 2024 hanno stabilito che: “il divieto previsto dall’art. 240-bis c.p., introdotto dall’art. 31, L. 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017”.
INFORMAZIONE PROVVISORIA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI CONFISCA C.D. ALLARGATA
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l’informativa provvisoria n. 14/2023 emessa nella Camera di Consiglio del 26.10.2023 si sono espresse sulla seguente questione controversa:
“Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, comma 1, c.p. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 l. n. 161/2017”.
RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE LA SEQUENTE QUESTIONE RELATIVA ALLA CONFISCA ALLARGATA
Rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione relativa alla confisca allargata: se il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni valga anche per i cespiti acquisiti prima dell’entrata in vigore della norma del 2017