Il 26 settembre 2024 le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno fornito la seguente soluzione enunciando il seguente principio di diritto: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.
CONFISCA PER EQUIVALENTE DEL PROFITTO DEL REATO
La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22935 depositata il 6 giugno 2024, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.