IL DINIEGO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEVE ESSERE INTERPRETATO COME INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO

IL DINIEGO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEVE ESSERE INTERPRETATO COME INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO

La Suprema Corte con la sentenza n. 2156 depositata il 19.01.2023, nell’accogliere il ricorso proposto da una società attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti, afferma l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con quelli dell’interdittiva antimafia, avendo i due istituti la stessa ratio e finalità di tutela dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.