Il Tribunale di Vasto, con la sentenza dell’11 dicembre 2024, ha omologato, con cram down fiscale, un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, ritenendo che l’accordo di ristrutturazione fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate fosse determinante per il raggiungimento della maggioranza del 60%.
CRISI D’IMPRESA: REGIME PROCEDURALE DEL CRAM-DOWN FISCALE

La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1033 depositata il 10.01.2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni”.