La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30529 depositata il 27 novembre 2024, ha affermato il principio secondo cui, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione su diritti contrapposti e, dunque, non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost; se, invece, il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio e diviene, come tale, suscettibile di stabilizzazione equipollente ad un giudicato c.d. allo stato degli atti.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: LEGGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

Il Tribunale di Piacenza si è pronunciato su un reclamo proposto avverso la proroga ex art. 19, comma 5, CCII delle misure protettive, già confermate in precedenza con ordinanza ex art. 4 CCII, per mancata acquisizione del parere dell’esperto e ha specificato la valutazione di merito che va operata per la concessione o meno di detta proroga.
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’OMOLOGAZIONE DEL PIANO NO GRAVA SUL DEBITORE
RIFLESSIONI PROVOCATORIE SUL CODICE DELLA CRISI
LE BANCHE E LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE CRISI D’IMPRESA EX LEGE 147/21

La Direttiva europea 2019/1023 del 20 giugno 2019 è alla base del decreto legge 118/2021 convertito nella legge 147/ 2021. Con questa legge si è passati da una visione fortemente caratterizzata dai sistemi di allerta esterna previsti dal Codice della crisi (D. lgs. 14/2019) ad uno strumento che tiene in maggior considerazione una specifica necessità divenuta evidente con l’evolversi dei sistemi economici a seguito del perpetuarsi degli effetti della crisi finanziaria e dell’economia reale post 2008.