La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30529 depositata il 27 novembre 2024, ha affermato il principio secondo cui, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione su diritti contrapposti e, dunque, non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost; se, invece, il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio e diviene, come tale, suscettibile di stabilizzazione equipollente ad un giudicato c.d. allo stato degli atti.