La Sezione Quinta del Tribunale di Firenze, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2025, ha omologato il concordato preventivo proposto da una società escludendo la commissione, da parte dell’amministratore, di “atti di frode” secondo il disposto dell’art. 106 CCII, seppur rilevanti sotto il diverso profilo del dovere di correttezza e buona fede stabilito dall’art. 4 CCII.