L’ESTINZIONE DELL’ENTE PER INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA’ NON EQUIVALE ALLA CONDIZIONE DI MORTE DELL’IMPUTATO

L’ESTINZIONE DELL’ENTE PER INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA’ NON EQUIVALE ALLA CONDIZIONE DI MORTE DELL’IMPUTATO

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26787 depositata il 21.06.2023 ha stabilito che non viene meno il vantaggio goduto se dopo il compimento del reato i suoi presupposti vengano rimossi e che l’estinzione dell’ente per incorporazione in altra società non equivale alla condizione di morte dell’imputato.