Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione seconda) con la sentenza n. 291 del 10 febbraio 2023 di accoglimento del ricorso chiarisce che, in base all’art. 108 (Risoluzione), comma 2, lett. B), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): “Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: [….] b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione”.