LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 LEGGE FALLIMENTARE

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 LEGGE FALLIMENTARE

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7337 del 12 dicembre 2023, depositata in data 19 marzo 2024, si sono pronunciate in tema di esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 l. fall., affermando il seguente principio: “Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita”.