SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 53 D.LGS. N, 231/2001 E PERICULUM IN MORA

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 53 D.LGS. N, 231/2001 E PERICULUM IN MORA

La Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14047 deposita il 5 aprile 2024, accogliendo il ricorso con rinvio, ha stabilito che, anche con riferimento alla disciplina sulla responsabilità degli enti, il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza che, tuttavia, le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall’incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca.