La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda un’ordinanza emessa dal Tribunale cautelare di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto l’appello proposto dal curatore del fallimento della società (…) avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la richiesta di dissequestro della somma di denaro oggetto di sequestro in danno della società fallita nel procedimento penale nei confronti di (…), sequestro finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il curatore del fallimento.
CONCORDATO FALLIMENTARE: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUI LIMITI DI RESPONSABILITA’
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31107 del 26.10.2023 depositata l’08.11.2023, nel rigettare il ricorso, ha affermato il seguente principio: “la previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata a operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione”.