La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1033 depositata il 10.01.2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni”.