BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12715 del 7 dicembre 2023 depositata il 27 marzo 2024, ha stabilito che in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, secondo una valutazione degli “indicatori di capacità gestionale” dei quali spetta al giudice di merito valutare la pregnanza in concreto.

GLI ASPETTI DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

GLI ASPETTI DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

La Sezione V della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40446 del 21 settembre 2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023, ha annullato la decisione impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di appello, affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) disegna due fattispecie alternative, una c.d. “specifica” (aver sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili) e una c.d. “generale” (averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e del patrimonio della fallita).