La Sezione Seconda della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29346 depositata il 06.07.2023 nel rigettare i ricorsi ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.