Il Consiglio di Stato ha chiarito che la pendenza del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 non può considerarsi causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, d.l. n. 89/2014.