Con sentenza n. 3897 depositata il 29 aprile 2024 la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha sottolineato che l’impossibilità di imporre le opere di bonifica al proprietario di un terreno inquinato non responsabile del relativo inquinamento è stata affermata a partire dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. III, 4 marzo 2015, C 534-13 (su ordinanza di rinvio pregiudiziale dell’Adunanza Plenaria, 13 novembre 2013, n. 25).
DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1110 depositata il 02.02.2024 ha stabilito che, alla stregua del principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.