INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

Con la sentenza n. 2260 depositata l’8 marzo 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in tema di aggiornamento dell’informativa antimafia, ha stabilito che deve escludersi che, nell’attuale sistema normativo, l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi positivizzato dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 («[o]ve il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso), fondamentale in un sistema amministrativo moderno retto dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che ispirato al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede reciproca tra amministrazione e cittadini, possa ritenersi sganciato dall’altrettanto fondamentale predeterminazione in via legale o regolamentare del relativo termine finale, come reso palese, del resto, dal tenore dell’art. 2, comma 2, della medesima legge, in forza del quale, «[n]ei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».