Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19357 depositata il 15 maggio 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”.
REATO DI MILLANTATO CREDITO: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, INFORMAZIONE N. 2 DEL 29.02.2024
Con informazione provvisoria n. 02/2024 del 29 febbraio 2024 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata l. n. 3/2019.