La Sezione Prima Stralcio del T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 15898 pubblicata il 21 agosto 2024, ha stabilito che la notizia segnalata dalla Stazione appaltante all’ANAC – relativa all’omessa dichiarazione di un’interdittiva antimafia, a conoscenza soltanto dell’operatore economico, non essendo al momento della gara riportata nel Casellario informatico – oggetto di successiva e apposita annotazione a cura dell’Autorità, è non solo pienamente conferente con le finalità di tenuta del Casellario informatico, ma anche necessaria e utile quale potenziale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico “annotato”.