INTERDITTIVA ANTIMAFIA: OMESSA DICHIARAZIONE E CONSEGUENTE ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DA PARTE DELL’ANAC

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: OMESSA DICHIARAZIONE E CONSEGUENTE ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DA PARTE DELL’ANAC

La Sezione Prima Stralcio del T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 15898 pubblicata il 21 agosto 2024, ha stabilito che la notizia segnalata dalla Stazione appaltante all’ANAC – relativa all’omessa dichiarazione di un’interdittiva antimafia, a conoscenza soltanto dell’operatore economico, non essendo al momento della gara riportata nel Casellario informatico – oggetto di successiva e apposita annotazione a cura dell’Autorità, è non solo pienamente conferente con le finalità di tenuta del Casellario informatico, ma anche necessaria e utile quale potenziale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico “annotato”.