La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con l’ordinanza n. 10106 del 21 febbraio 2024 depositata l’8 marzo 2024, preso atto della successione di norme in materia, ha rilevato che oggi, pur essendo attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto del sequestro dell’abitazione del fallito (prima affidato al tribunale), è il collegio e non più il giudice delegato a dover provvedere all’opposizione a norma dell’art. 47, comma 2, l. fall.