La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12137 dell’8 novembre 2024 depositata il 6 maggio 2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta”.