VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’ E DILIGENZA DELL’AMMINISTRATORE: ONERE DELLA PROVA PER L’AZIONE DI RESPONSABILITA’

VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’ E DILIGENZA DELL’AMMINISTRATORE: ONERE DELLA PROVA PER L’AZIONE DI RESPONSABILITA’

La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25260 depositata il 20 settembre 2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: “qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l’attore ha l’onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza”.