La Prima Sezione della Suprema Corte con l’ordinanza n. 23322 ha accolto il ricorso confermando il proprio orientamento, ossia che, in caso di società cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al Registro delle imprese.