Con la legge di Bilancio 2025 (l. n. 207/2024) è stato stabilito un nuovo obbligo per tutti gli amministratori di società: l’iscrizione di un indirizzo PEC personale nel Registro delle Imprese. L’obbligo di iscrizione della PEC amministratori interessa tutti coloro che, all’interno di una società, esercitano funzioni di gestione e di organizzazione aziendale.
VALIDA LA NOTIFICA DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO EFFETTUATA ALL’INDIRIZZO PEC DELLA SOCIETA’ CANCELLATA DA REGISTRO DELLE IMPRESE

La Prima Sezione della Suprema Corte con l’ordinanza n. 23322 ha accolto il ricorso confermando il proprio orientamento, ossia che, in caso di società cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al Registro delle imprese.