La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21640 del 2 marzo 2023, depositata il 19 maggio 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova chiarendo che “in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) D.L.vo n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192; Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468; vedi anche Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363)”.