NELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA IL PROCEDIMENTO PREFETTIZIO E’ DEL TUTTO AUTONOMO DA QUELLO PENALE

NELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA IL PROCEDIMENTO PREFETTIZIO E’ DEL TUTTO AUTONOMO DA QUELLO PENALE

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4856 pubblicata il 16.05.2023 nel respingere il ricorso ha affermato che l’interdittiva antimafia può essere adottata all’esito della valutazione di un rischio di inquinamento mafioso fondato sul criterio del “più probabile che non”, con un giudizio che può essere integrato da dati di comune esperienza, considerando elementi anche non penalmente rilevanti o non costituenti oggetto di procedimenti o di processi penali o già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2022, n. 2585).