La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30604 pubblicata il 25 luglio 2024, ha affrontato alcune questioni controverse in merito all’istituto dell’applicazione della pena nell’ambito del procedimento a carico degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, affermando che l’accordo sulla pena concluso senza determinare l’importo della confisca sul profitto dell’illecito commesso dall’ente non può essere recepito dal giudice attraverso l’unilaterale determinazione della confisca, poiché l’accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all’illecito, in tal modo evitando che l’ente – dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive – si veda esposto all’applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione.
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: RISPARMIO DI SPESA COME FORMA DI PROFITTO
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 45314 del 4 ottobre 2023 depositata il 10 novembre 2023 si è pronunciata in merito al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e ha riaffermato il principio secondo cui il profitto di un reato può consistere in un risparmio di spesa. Tale principio è ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è stato affermato con estrema chiarezza in almeno due decisioni delle Sezioni Unite (S.U., n. 188374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036-01, in materia di reati tributari, e S.U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01, in materia di reati colposi).
SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEL DENARO COME PROFITTO O PREZZO DEL REATO
La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25275 del 23 febbraio 2023, depositata il 12 giugno 2023, ha ribadito il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite ossia che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Cass. pen., Sez. Un., 27 maggio 2021, n. 42415).