IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO, IL GIUDICE DEVE PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA

IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO, IL GIUDICE DEVE PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21640 del 2 marzo 2023, depositata il 19 maggio 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova chiarendo che “in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) D.L.vo n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192; Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468; vedi anche Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363)”.

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE EX D.LGS N. 231/2001 SUSSISTE ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE DELLA PERSONA FISICA PER IL REATO PRESUPPOSTO

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE EX D.LGS N. 231/2001 SUSSISTE ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE DELLA PERSONA FISICA PER IL REATO PRESUPPOSTO

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10143/2023, nel dichiarare inammissibile il ricorso ha confermato come, in tema di responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001, all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato.