BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E FRAUDOLENTA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E FRAUDOLENTA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37159 depositata il 9 ottobre 2024, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ossia quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, nell’ambito dell’art. 216, comma 1, n. 2), l.fall., una fattispecie autonoma ed alternativa alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organ