Con la sentenza n. 103/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna ha accolto il ricorso e ha chiarito come il “venir meno delle circostanze rilevanti di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, infatti, dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, oppure perché ne controbilanciano, smentiscono ed in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo”.