BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12715 del 7 dicembre 2023 depositata il 27 marzo 2024, ha stabilito che in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, secondo una valutazione degli “indicatori di capacità gestionale” dei quali spetta al giudice di merito valutare la pregnanza in concreto.