La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2953 ha affrontato il problema dell’adozione da parte della Prefettura delle c.d. interdittive “a cascata” statuendo che il mero avvalimento – in senso atecnico – di un’impresa interdetta da parte di altra non direttamente gravata da sintomi di contiguità criminale, ai fini dell’esecuzione di una specifica lavorazione, tanto più se per conto di una P.A., non è sufficiente al fine di dimostrare – anche sul piano meramente indiziario – che la seconda sia esposta al rischio di condizionamento mafioso di cui la prima sia risultata portatrice.