INTERDITTIVE “A CASCATA” E PROVA DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

INTERDITTIVE “A CASCATA” E PROVA DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2953 ha affrontato il problema dell’adozione da parte della Prefettura delle c.d. interdittive “a cascata” statuendo che il mero avvalimento – in senso atecnico – di un’impresa interdetta da parte di altra non direttamente gravata da sintomi di contiguità criminale, ai fini dell’esecuzione di una specifica lavorazione, tanto più se per conto di una P.A., non è sufficiente al fine di dimostrare – anche sul piano meramente indiziario – che la seconda sia esposta al rischio di condizionamento mafioso di cui la prima sia risultata portatrice.