La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38890 depositata il 23 ottobre 2024, ha chiarito che la partecipazione attiva dell’ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall’art. 39 d.lgs. n. 231/2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quello dell’imputato persona fisica, in quanto “corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l’eventuale conflitto di interessi derivante dall’essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (cfr. anche Cass. pen., Sez. U., 28 maggio 2015, n. 33041).