La Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42983, ha ribadito che, “in materia di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, avanzata dall’impresa attinta da interdittiva antimafia, non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall’organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza dell’impugnazione avverso la misura prefettizia, l’interesse della parte privata alla continuità dell’attività d’impresa attraverso la sospensione dell’efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati che discendono dall’interdittiva” (cfr. anche Cass., Sez. VI, n. 27704 del 09.06.2021, Società Cooperativa a.r.l. “Gli Angeli”, Riv. 281822 – 01).