IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NON E’ CONFIGURABILE IN CASO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE

IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NON E’ CONFIGURABILE IN CASO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE

La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43662 depositata il 28 novembre 2024, si è interrogata sulla possibilità di configurare il reato previsto e punito dall’art. 603-bis c.p. in relazione ai rapporti contrattuali ed al tipo di attività lavorativa “intellettuale” e ha ricordato che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nasce in ambito agricolo e non può essere applicato al lavoro intellettuale.