La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8481 emessa in data 06.06.2023 e pubblicata il 22.09.2023 ha respinto l’appello proposto e ha confermato (ex pluribus, Cons. Stato, Sez. V, n. 8558 del 2022) anche nel caso di specie il principio secondo cui il controllo giudiziario può solamente sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, non già eliminare quelli nel frattempo prodotti dall’interdittiva stessa nei rapporti in corso.