LA MANCATA ISCRIZIONE ALLA «WHITE LIST» E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA

LA MANCATA ISCRIZIONE ALLA «WHITE LIST» E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9664 depositata il 3 dicembre 2024, ha ricordato che l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 prevede che è causa di esclusione dalla gara “la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”.