LE SEZIONI UNITE SULLA CONTINUITA’ NORMATIVA TRA MILLANTATO CREDITO E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

LE SEZIONI UNITE SULLA CONTINUITA’ NORMATIVA TRA MILLANTATO CREDITO E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19357 depositata il 15 maggio 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”.

LE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIMONO SULL’APPLICABILITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DI CUI D.LGS. N. 231/2001

LE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIMONO SULL’APPLICABILITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DI CUI D.LGS. N. 231/2001

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, con sentenza n. 14840 del 27 ottobre 2022, depositata il 6 aprile 2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.L.vo n. 231 del 2001”.