CONFISCA DI PREVENZIONE AVENTE AD OGGETTO BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI AD UN TERZO: INFORMAZIONE PROVVISORIA DELLE SEZIONI UNITE

CONFISCA DI PREVENZIONE AVENTE AD OGGETTO BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI AD UN TERZO: INFORMAZIONE PROVVISORIA DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale negando al terzo la possibilità di contestare i presupposti per l’applicazione della misura della confisca di prevenzione, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, la provenienza del bene stesso.

INDEBITA PERCEZIONE DI RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: SI PRONUNCIANO LE SEZIONI UNITE

INDEBITA PERCEZIONE DI RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: SI PRONUNCIANO LE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11969 pubblicata il 26.03.2025, hanno affrontato le seguenti questioni: a) “se nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter c.p., rientri l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, l. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)”; b) “se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter c.p. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”.

DIRITTO TRIBUTARIO: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SU ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI ATTO VIZIATO CON UNO PEGGIORATIVO

DIRITTO TRIBUTARIO: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SU ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI ATTO VIZIATO CON UNO PEGGIORATIVO

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, al fine di risolvere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, si sono pronunciate sulla legittimità dell’autotutela sostitutiva differenziandola dall’accertamento integrativo e hanno chiarito che se non è trascorso il termine di decadenza per l’accertamento, l’Amministrazione può annullare per vizi formali e sostanziali l’atto impositivo ed emetterne uno nuovo più oneroso per il contribuente sulla base dei principi costituzionali che enfatizzano l’importanza della riscossione delle imposte per l’interesse pubblico.

LE SEZIONI UNITE SULLA CONTINUITA’ NORMATIVA TRA MILLANTATO CREDITO E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

LE SEZIONI UNITE SULLA CONTINUITA’ NORMATIVA TRA MILLANTATO CREDITO E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19357 depositata il 15 maggio 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”.

LE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIMONO SULL’APPLICABILITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DI CUI D.LGS. N. 231/2001

LE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIMONO SULL’APPLICABILITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DI CUI D.LGS. N. 231/2001

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, con sentenza n. 14840 del 27 ottobre 2022, depositata il 6 aprile 2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.L.vo n. 231 del 2001”.