La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con l’ordinanza n. 10106 del 21 febbraio 2024 depositata l’8 marzo 2024, preso atto della successione di norme in materia, ha rilevato che oggi, pur essendo attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto del sequestro dell’abitazione del fallito (prima affidato al tribunale), è il collegio e non più il giudice delegato a dover provvedere all’opposizione a norma dell’art. 47, comma 2, l. fall.
L’ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 9724 del 7 novembre 2022, interviene in tema di confisca e sgombero del bene confiscato, ribadendo l’impossibilità di lamentare davanti al giudice amministrativo pretesi vizi delle decisioni del giudice penale (così Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993).