La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 720 pubblicata il 30 gennaio 2025, si è espressa sui presupposti per l’adozione del provvedimento di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.
RIPARTIZIONE DI COMPETENZA IN ORDINE ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I DIRITTI PERSONALI DEL SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA E DELLA SUA FAMIGLIA

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con l’ordinanza n. 10106 del 21 febbraio 2024 depositata l’8 marzo 2024, preso atto della successione di norme in materia, ha rilevato che oggi, pur essendo attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto del sequestro dell’abitazione del fallito (prima affidato al tribunale), è il collegio e non più il giudice delegato a dover provvedere all’opposizione a norma dell’art. 47, comma 2, l. fall.
L’ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 9724 del 7 novembre 2022, interviene in tema di confisca e sgombero del bene confiscato, ribadendo l’impossibilità di lamentare davanti al giudice amministrativo pretesi vizi delle decisioni del giudice penale (così Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993).