L’ANAC attraverso un Comunicato del 17.01.2023 del Presidente Giuseppe Busia ha chiarito che, se il bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista.
IL DINIEGO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEVE ESSERE INTERPRETATO COME INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO
La Suprema Corte con la sentenza n. 2156 depositata il 19.01.2023, nell’accogliere il ricorso proposto da una società attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti, afferma l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con quelli dell’interdittiva antimafia, avendo i due istituti la stessa ratio e finalità di tutela dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.
L’SCRIZIONE ALLA “WHITE LIST” COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA A PENA DI ESCLUSIONE
Il caso sottoposto alla attenzione del Consiglio di Stato riguardava la richiesta, da parte di ANAC, di riforma della sentenza emessa dal TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva accolto un ricorso avente ad oggetto l’esclusione di una società da una gara indetta dal Comune di Gorizia per l’affidamento in gestione di una casa di riposo per anziani in quanto detta società sarebbe risultata priva al momento della presentazione della domanda di partecipazione del requisito, previsto ex lege, dell’iscrizione alla white list prefettizia per l’attività di ristorazione.